In base all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, qualora almeno due Condomini, che rappresentino un sesto del valore dell’edificio, lo richiedano, l’Amministratore è tenuto a convocare l’assemblea.
Se l’Amministratore non provvede, decorsi i dieci giorni dalla richiesta, possono provvedere alla convocazione direttamente anche i due (o più) Condomini richiedenti.
In questo caso, dovendosi approvare il rendiconto, è opportuno che nella richiesta di convocazione venga specificato espressamente che sia posto all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto relativo alla gestione.
E’ consigliabile inserire anche un punto all’ordine del giorno, relativo alla revoca/Nomina Amministratore. Ciò in modo da consentire all’assemblea, una volta convocata, di poter deliberare sul punto.
Infatti, ai sensi dell’art. 1129, comma 3, Codice Civile, l’Amministratore che per due anni non ha reso il conto della sua gestione può essere revocato dall’Autorità Giudiziaria su ricorso di ciascun Condomino. Al fine di evitare un giudizio, pertanto, è auspicabile che provveda l’assemblea alla revoca dell’Amministratore inadempiente all’obbligo di rendiconto, con apposita deliberazione in merito.
Cordiali Saluti GenovAmministrazioni.