Secondo la Cassazione “ordinanza 6481/2011” il Condomìno può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano nè un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, nè uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.
Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale.
Peraltro, bisogna considerare che questa pronuncia si riferisce a un caso sorto in riferimento al Dpr 59/2009, norma di livello nazionale, che di fatto rende quasi sempre impossibile il distacco dall’impianto centralizzato, per motivi di risparmio energetico. Anzi, le nuove normative vanno nel senso della conservazione dell’impianto centralizzato, sia pure con accorgimenti diretti al risparmio energetico, ad esempio la termoregolazione e contabilizzazione del calore, in modo da rendere più controllabile ogni impianto.
Di norma dunque, andrà sempre pagata per intero la quota di manutenzione dell’impianto comune “Cassazione, ordinanza n. 6481 del 2011”, dato che non usufruire del servizio, non da legittimità a non contribuire alla relativa spesa e, qualora non esista un regolamento contrattuale che disponga una quota fissa di contribuzione, è necessario acquisire una relazione tecnica che apprezzi il risparmio indotto dal distacco e, una volta accertata la misura esatta, è necessario presentare la richiesta di riduzione all’amministratore che la sottoponga al vaglio dell’assemblea che, in teoria, sarebbe tenuta a uniformarsi o, almeno, a contestare le risultanze tecniche con perizia di un tecnico di fiducia.
Cordiali Saluti GenovAmministrazioni.