Spese acqua, come si ripartiscono?


La spesa dell’acqua dev’essere ripartita in base al consumo reale di ciascuna abitazione: ciò fa presupporre l’esistenza di un contatore individuale, oppure di tanti strumenti a defalco dall’unico centralizzato.

La modalità è dettata dall’articolo 1123, comma 2 del Codice Civile (Se si tratta di cose destinate a servire i Condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.)

Sicuramente i millesimi di proprietà sono il meno indicato come criterio, trattandosi di spese per consumi, salvo che il regolamento di condominio di natura contrattuale non disponga in tal senso.

E’ consigliabile far indicare nell’ordine del giorno dell’assemblea la richiesta di installazione di contatori, qualora non ci fossero. In caso di esito negativo, è possibile avvalersi della Legge Galli 5 Gennaio 1994 n°36 (“Disposizioni in materia di risorse idriche” all’articolo 5 comma 1) prevede che il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure, dove alla lettera D, installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni unità abitativa nonchè contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.

In attuazione a suddetta normativa è poi intervenuto il  Dpcm 4 Marzo 1996 che impone comunque l’obbligo a ogni unità abitativa di porre contatori di ripartizione del consumo dell’acqua ( da vedere anche l’articolo 146 del Dlgs 152/2006).

Cordiali Saluti GenovAmministrazioni.

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