Giustizia Distributiva


“Giustizia Distributiva” in condominio: la Cassazione (sentenza 25292/15) , ha sancito l’applicabilità del principio di, stabilendo che, in caso di necessità, il condominio possa utilizzare, in via non temporanea, spazi privati salvo indennizzo.

Prima d’ora le fattispecie che avevano applicato un principio analogo erano relative all’installazione di ascensori ma, in quei frangenti, non era in gioco l’occupazione di parti private, bensì limitazioni che solo indirettamente interessavano la proprietà, come la limitazione di aria e luce o la limitazione dell’uso del ballatoio.

Il principio di giustizia distributiva nel senso che, in presenza di due diritti entrambi meritevoli di tutela, quello del Condòmino di conservare la sua proprietà e quello degli altri Condòmini di procedere alle opere di consolidamento, sia necessario contemperarli, permettendo l’intervento in cambio di un indennizzo.

È difficile prevedere l’impatto che potrà avere la decisione su situazioni come la necessità di posizionare un ascensore su parte di un cortile privato senza l’assenso del titolare, o stabilire le effettive premesse affinché possa avvenire la compromissione del diritto di proprietà (si pensi alle opere per eliminazione delle barriere architettoniche). Ma l’applicazione di questo principio solidaristico può determinare un nuovo approccio nei rapporti tra parti comuni ed esclusive.

Cordiali Saluti, GenovAmministrazioni.

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