Trovarsi a vivere in un Condominio con un Amministratore inadeguato, evasivo o inadempiente è spesso un’esperienza stressante.
La recente Riforma del Condominio fornisce all’assemblea e anche ai singoli partecipanti al Condominio, una serie di strumenti per cambiare l’Amministratore inadempiente o incapace in modo rapido.
La revoca dell’Amministratore è una procedura divenuta facilmente attuabile. Non bisogna pensare che sia difficile, perché oggi non è più così.
La revoca può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina (maggioranza dei presenti che possiedono almeno metà dei millesimi) oppure con le modalità previste dal regolamento di Condominio, anche senza giusta causa.
Ai sensi dell’articolo 66, disposizioni attuative del Codice civile, anche due Condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio possono richiedere all’Amministratore di convocare un’assemblea in via straordinaria, chiedendo di inserire la revoca del proprio incarico e la nomina del nuovo Amministratore. Qualora decorrano inutilmente dieci giorni dalla richiesta, gli stessi due Condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione.
Quando l’Amministratore non informa tempestivamente l’assemblea di una citazione in giudizio per atti esorbitanti dalle sue funzioni, se non rende il conto della gestione anche per un anno, ovvero in caso di gravi irregolarità, la nomina può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di un Condòmino.
La Legge 220/12 “Riforma del Condominio” prevede che al momento della nomina, l’Amministratore deve fornire il compenso analitico con il dettaglio di tutti i costi.