Videosorveglianza in Condominio? È legittimo?


Nell’ultimo decennio è aumentata la richiesta di videosorveglianza nelle gestioni private e Condominiali. Fino ad allora erano state soprattutto ville e negozi a installare la videosorveglianza per tutelare beni e persone.

Ora le telecamere hanno fatto la loro comparsa anche nei Condomini.

Per evitare brutte sorprese, infatti, molti stabili hanno deciso di installare telecamere di sicurezza nelle parti comuni dell’edificio: scale, cantine e nei pressi dei portoni.

Con la legge n. 220/2012 (riforma del condominio), è stato colmato il vuoto normativo ed è stato introdotto l’art. 1122 ter c.c., secondo cui “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”, ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

 

Quali regole seguire?

I dati raccolti, oltre a dover essere conservati solo per un periodo limitato (24-48 ore), dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate oppure al titolare o al responsabile del trattamento degli stessi, generalmente l’Amministratore.

 

E il Privato?

In questo caso è necessario che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa o altrove riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage; in caso contrario si rischierebbe di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, di cui all’art. 615 bis c.p.

Ricordiamo che è sempre bene segnalare con apposito cartello l’area anche se non è obbligatorio farlo.

Anche in questo caso vengono utilizzate le stesse regole in termini di protezione dati delle aree condominiali.

A tal proposito, la Suprema Corte ha più volte affermato che l’angolo della ripresa deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo la liceità di riprese (anche senza registrazione) di aree comuni o antistanti l’abitazione di altri condomini.

Dunque, è da ritenersi illegittimo il posizionamento di una telecamera che, seppur di uso esclusivo di un condòmino, riprende ad esempio la finestra del vicino, il suo terrazzo o l’interno della sua abitazione (trattandosi tra l’altro di aree strettamente collegate al concetto di domicilio), a meno che non ci sia il consenso del vicino interessato.

Cordiali Saluti da GenovAmministrazioni.

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